Esistono dei requisiti minimi che il sito web, il blog, il volantino o qualsiasi altro strumento di comunicazione, riconducibile ad un medico o ad una struttura sanitaria devono avere?
La risposta è sì e, come sempre accade in Italia, questi requisiti non sono nemmeno poi così pochi. La maggior parte della comunicazione sanitaria che mi capita di vedere, però, non rispetta questi requisiti ed il medico che ne è responsabile rischia una sanzione fino a €15.493,71 e la sospensione dall’ordine.
Il tema della comunicazione e pubblicità sanitaria è molto complesso ed articolato.
Con questo articolo voglio focalizzarmi specificatamente sulle corrette modalità che tu in quanto medico, sia in qualità di libero professionista, sia se ricopri l’incarico di direttore sanitario in una struttura medica, devi rispettare all’interno di qualsiasi forma di comunicazione a carattere medico-sanitario.
Nel 2006 la “Legge Bersani” ha liberalizzato la pubblicità sanitaria che fino a prima era completamente vietata salvo pochissime e limitate eccezioni. “Liberalizzare” non è sinonimo di anarchia e assenza di divieti o prescrizioni. E’ proprio questa la fonte delle numerose infrazioni che i colleghi medici compiono, senz’altro senza esserne consapevoli. Anche l’affidarsi ad agenzie web o di comunicazione generaliste, non specializzate in healthcare e dunque impossibilitate a conoscere tutte le norme di settore, è causa di molte multe inflitte a medici o strutture sanitarie.
Cosa puoi pubblicizzare?
I servizi medici che possono essere pubblicizzati, su di un sito web, volantino, targa o qualunque altra forma, da parte di un medico o di una struttura sanitaria su responsabilità del direttore sanitario, sono limitati a:
- titoli professionali e specializzazioni;
- attività professionale;
- caratteristiche dei servizi offerti;
- onorari dei servizi offerti;
Tutte le forme pubblicitarie o di comunicazione sanitaria da parte di medici o strutture sanitarie devono rispettare gli articoli 54, 55, 56 e 57 del Codice di Deontologia Medica ovvero, riassumendo:
- tutti i contenuti devono rispettare i principi propri della professione medica. Devono sempre essere veritieri e corretti, mai equivoci, ingannevoli o denigratori;
- e’ fatto divieto dalla legge dare notizie su avanzamenti delle pratiche mediche non “accreditati scientificamente” e che diano adito a “timori infondati o false speranze”;
- e’ consentita la pubblicità comparativa solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano un confronto non ingannevole.
Cosa deve contenere la comunicazione sanitaria?
Tutte le forme di comunicazione sanitaria devono contenere:
- nome e cognome del medico;
- titolo di studio del medico e/o odontoiata;
- domicilio professionale ed estremi di contatto;
- nel caso di strutture sanitarie private è obbligatorio indicare il nominativo del Direttore Sanitario.
Nel caso di siti web, che devono essere necessariamente con domini nazionali o dell’UE (ovvero .it oppure con estensioni Europee ma non .com), questi devono inoltre contenere:
- dichiarazione di conformità al Codice Deontologico ed estremi di autorizzazione dell’Ordine (vedi capitolo successivo);
- P.IVA del professionista o della struttura
E’ necessaria una autorizzazione?
- Nel caso di siti web è sufficiente rispettare i requisiti sopra citati e dichiarare la messa online del sito utilizzando questo modulo;
- Nel caso di lettere informative, carta dei servizi o opuscoli, da inviarsi a pazienti o colleghi, è invece necessario rispettare tutti i requisiti sopra citati ma richiedere anche parere di conformità all’Ordine tramite questo modulo;
- Nel caso di targhe, insegne o spot è necessario rispettare tutti i requisiti sopra citati ma richiedere anche parere di conformità all’Ordine tramite questo modulo;
Se vuoi affidarti ad una agenzia in comunicazione specializzata in healthcare marketing, in grado di aiutarti a comunicare in modo efficace ma rispettando la legge e di supportarti in tutti questi step burocratici, richiedimi maggiori informazioni.